Alla parte vittoriosa è dovuto anche il rimborso delle spese legali sostenute per la mediazione obbligatoria

Alla parte vittoriosa è dovuto anche il rimborso delle spese legali sostenute per la mediazione obbligatoria
20 Ottobre 2021: Alla parte vittoriosa è dovuto anche il rimborso delle spese legali sostenute per la mediazione obbligatoria 20 Ottobre 2021

Il Tribunale di Trieste (Giudice unico: Dr. Fanelli), pronunciandosi in grado d’appello, con la sentenza pubblicata in data 11 marzo 2021, ha affermato il principio per cui, nei casi in cui la legge prevede la mediazione obbligatoria, la parte vittoriosa nella causa di merito che sia seguita a questa ha diritto anche al rimborso delle spese legali sostenuto per il procedimento di mediazione.

A questo riguardo, invero il Giudice giuliano ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali per cui l'assistenza prestata dal legale” ai fini della mediazionecostituisc[e] un'attività dotata di autonoma rilevanza rispetto a quella svolta in giudizio”, in quanto “la mediazione, pur se obbligatoria, resta pur sempre un'attività stragiudiziale, con la conseguenza che “il relativo compenso andrebbe liquidato in misura pari al valore medio previsto per le prestazioni di assistenza stragiudiziale (cfr. in tal senso Tribunale di Verona 29/10/15) ovvero, come affermato dal Tribunale di Modena con sentenza del 9/03/12, le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione andrebbero ricondotte (indipendentemente dalle previsioni di cui all'art. 13 del D.Lgs 28/2010) nel novero delle spese processuali di cui all'art. 91”.

La decisione in esame rileva che, in quest’ultima sentenza, “si legge infatti che "... stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all'accertato inadempimento del convenuto, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi. Il convenuto va perciò condannato pure al rimborso della somma complessiva ... sostenuta per l'espletamento della mediazione In effetti, il rapporto tra mediazione e processo civile non si limita ad una relazione "cronologica", necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l'attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili; sicché la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c.”.

A tali premesse consegue che “nel caso qui in esame - integrante senz'altro controversia soggetta a mediazione obbligatoria, dove peraltro è necessaria l'assistenza di un legale -, gli odierni istanti hanno dovuto in effetti sostenere delle spese a causa dell'atteggiamento della controparte e, quindi, appare legittima la pretesa di rifusione delle spese legali e di avvio della mediazione”.

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